Versione 1.0, valida dal 14/10/2026
Il presente accordo disciplina il trattamento di dati personali da parte di Bergx2 GmbH per conto dei clienti di vivotempo ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Fa parte del contratto per l'utilizzo di vivotempo e può inoltre essere accettato espressamente nell'account cliente (vedi «Efficacia»). Fa fede la versione tedesca; le traduzioni servono a facilitarne la comprensione.
Bergx2 GmbH, Hochriesstr. 46, 85560 Ebersberg, Germania (di seguito «responsabile del trattamento»), gestisce l'applicazione software as a service vivotempo per la gestione delle ferie, la rilevazione delle presenze, i certificati di malattia e altre attività del personale. Nell'ambito del suo utilizzo tratta dati personali per conto del cliente (di seguito «titolare del trattamento») ai sensi dell'art. 4, n. 8, e dell'art. 28 GDPR. Il presente accordo stabilisce gli obblighi e i diritti di entrambe le parti ai sensi dell'art. 28, par. 3, GDPR.
(1) Oggetto. Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare vivotempo come software as a service. A tal fine tratta i dati personali descritti nell'allegato 1 esclusivamente secondo le istruzioni del titolare.
(2) Durata. L'accordo si applica dalla conclusione del contratto relativo a vivotempo (contratto principale secondo le condizioni generali) e termina con la cessazione di quest'ultimo. Gli obblighi di restituzione e cancellazione (art. 10) e di riservatezza (art. 5, comma 2) continuano ad applicarsi anche dopo.
(1) Il responsabile del trattamento tratta i dati per le seguenti finalità:
(2) Non ha luogo alcun trattamento per finalità proprie del responsabile del trattamento, ad esempio per pubblicità, profilazione o vendita di dati.
(1) I dettagli sono riportati nell'allegato 1. Gli interessati sono i dipendenti del titolare, compresi gli ex dipendenti, nonché le altre persone a cui il titolare concede l'accesso a vivotempo.
(2) Categorie particolari di dati personali (art. 9 GDPR). A seconda delle funzioni utilizzate, vivotempo tratta dati relativi alla salute (certificati di malattia con il relativo periodo ed eventualmente attestati) e dati biometrici (una caratteristica del volto calcolata da un'immagine della fotocamera per l'identificazione al terminale, solo se il titolare attiva questa modalità; l'immagine stessa non viene salvata). Il titolare garantisce l'esistenza di una base giuridica; per il riconoscimento facciale è di norma necessario il consenso libero dei dipendenti. vivotempo limita l'accesso a questi dati ai ruoli autorizzati dal titolare.
(1) Responsabilità e istruzioni. Il titolare è responsabile della liceità del trattamento (art. 24 GDPR). Valgono come istruzioni il presente accordo e le impostazioni che il titolare effettua in vivotempo, ad esempio ruoli, autorizzazioni, funzioni attivate e periodi di conservazione. Ulteriori istruzioni sono impartite in forma scritta, anche elettronica.
(2) Informazione dei dipendenti. Il titolare informa gli interessati sul trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR.
(3) Verifica. Il titolare verifica l'idoneità delle misure dell'allegato 2 per il proprio trattamento e comunica eventuali riserve al responsabile del trattamento.
(1) Istruzioni. Il responsabile del trattamento tratta i dati soltanto su istruzione documentata del titolare, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o di uno Stato membro; in tal caso informa il titolare di tale obbligo prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti. Se ritiene che un'istruzione sia illecita, ne informa immediatamente il titolare (art. 28, par. 3, GDPR).
(2) Riservatezza. Tutte le persone che hanno accesso ai dati si sono impegnate alla riservatezza prima di iniziare la propria attività (art. 28, par. 3, lett. b, GDPR).
(3) Sicurezza. Il responsabile del trattamento adotta le misure tecniche e organizzative dell'allegato 2 (art. 32 GDPR) e le adegua allo stato dell'arte senza ridurre il livello di protezione.
(4) Assistenza. Il responsabile del trattamento assiste il titolare nell'adempimento degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 GDPR, in particolare per i diritti degli interessati (art. 7), la notifica delle violazioni dei dati (art. 8) e una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
(5) Responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati del responsabile del trattamento è Zsu Sernc-Urban, raggiungibile all'indirizzo sopra indicato o via e-mail a info@bergx2.de con oggetto «Datenschutz».
(1) Autorizzazione. Il titolare autorizza i sub-responsabili indicati nell'allegato 3 (art. 28, par. 2, GDPR).
(2) Modifiche. Il responsabile del trattamento informa il titolare per iscritto almeno 30 giorni prima dell'aggiunta o della sostituzione prevista di un sub-responsabile, agli indirizzi e-mail degli amministratori dell'account cliente.
(3) Opposizione. Il titolare può opporsi a una modifica entro tale termine per un motivo importante legato alla protezione dei dati. Se le parti non trovano una soluzione condivisa, il titolare può recedere dal contratto principale per giusta causa.
(4) Vincolo. Il responsabile del trattamento vincola contrattualmente ogni sub-responsabile agli obblighi del presente accordo (art. 28, par. 4, GDPR).
(5) Paesi terzi. Un trasferimento verso paesi al di fuori dell'UE o del SEE avviene solo se sono soddisfatte le condizioni degli artt. da 44 a 49 GDPR, in particolare sulla base di una decisione di adeguatezza, compreso il quadro UE-USA per la protezione dei dati (EU-US Data Privacy Framework), o delle clausole contrattuali tipo della Commissione europea.
(1) Il responsabile del trattamento assiste il titolare con misure tecniche e organizzative adeguate nell'adempimento dei diritti di cui al capo III GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione). A tal fine vivotempo offre, tra l'altro, funzioni per modificare, esportare e cancellare i dati.
(2) Se gli interessati si rivolgono direttamente al responsabile del trattamento, questi inoltra immediatamente la richiesta al titolare e vi risponde solo su sua istruzione.
(1) Il responsabile del trattamento informa il titolare senza ingiustificato ritardo, se possibile entro 24 ore dalla conoscenza, di ogni violazione dei dati personali nel proprio ambito di responsabilità o presso un sub-responsabile.
(2) La notifica avviene per iscritto agli amministratori dell'account cliente e contiene, per quanto noto, le informazioni di cui all'art. 33, par. 3, GDPR: natura e portata della violazione, numero di interessati, probabili conseguenze e misure adottate.
(3) Le notifiche all'autorità di controllo (art. 33 GDPR) e agli interessati (art. 34 GDPR) spettano al titolare; il responsabile del trattamento lo assiste fornendo tutte le informazioni necessarie.
(1) Su richiesta, il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo, in particolare la versione aggiornata degli allegati 2 e 3 nonché certificati e rapporti di audit dei gestori dei centri dati.
(2) Con un preavviso di almeno quattro settimane, il titolare può verificare il rispetto delle misure, anche in loco durante il normale orario di lavoro. I controlli non devono disturbare l'attività in modo sproporzionato e, in assenza di un motivo particolare, si svolgono al massimo una volta per anno solare. Gli auditor devono essere vincolati alla riservatezza.
(1) Durante la durata del contratto, il titolare può modificare e cancellare autonomamente i dati in vivotempo e impostare periodi di conservazione per le registrazioni orarie e i certificati di malattia.
(2) Al termine del contratto principale, il responsabile del trattamento restituisce i dati a scelta del titolare (esportazione in un formato comune e leggibile da macchina) oppure li cancella, al più tardi 30 giorni dopo la fine del contratto, salvo obblighi di legge di conservazione.
(3) I backup vengono sovrascritti nel normale ciclo di backup, al più tardi dopo 30 giorni. Su richiesta, il responsabile del trattamento conferma la cancellazione per iscritto.
(4) Restano salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge per il responsabile del trattamento, ad esempio per la documentazione contabile ai sensi del § 257 del codice commerciale tedesco (HGB) e del § 147 del codice tributario tedesco (AO).
(1) La responsabilità è disciplinata dalle disposizioni del contratto principale (condizioni generali) e dall'art. 82 GDPR.
(2) Le modifiche al presente accordo richiedono la forma scritta, anche elettronica. Il responsabile del trattamento annuncia le nuove versioni almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore (vedi «Efficacia»).
(3) In caso di contrasto tra il presente accordo e il contratto principale, per le questioni di protezione dei dati prevale il presente accordo.
(4) L'eventuale invalidità di singole disposizioni non pregiudica la validità delle restanti.
(5) Si applica il diritto tedesco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. Nei limiti consentiti dalla legge, il foro competente è quello della sede del responsabile del trattamento.
Le seguenti misure si applicano a vivotempo. I dettagli di attuazione, ad esempio le configurazioni, non vengono descritti pubblicamente per motivi di sicurezza; il titolare li riceve su richiesta motivata nell'ambito dell'art. 9.
Aggiornato al 14/10/2026
Le e-mail passano inoltre attraverso un servizio di inoltro gestito dalla stessa Bergx2 GmbH. Altri fornitori senza accesso ai dati di vivotempo, ad esempio per il pagamento dell'account cliente (Mollie), per i dati sui giorni festivi o per la verifica della partita IVA (VIES), non sono sub-responsabili ai sensi del presente accordo.
Il presente accordo diventa parte del contratto con la conclusione del contratto principale (registrazione secondo le condizioni generali); è sufficiente la conclusione in formato elettronico (art. 28, par. 9, GDPR).
Inoltre, gli amministratori del cliente possono accettare espressamente l'accordo nell'account cliente. Vengono salvati la versione, la data e l'ora, la persona che accetta, il cliente e un checksum della versione accettata.
Il responsabile del trattamento annuncia le nuove versioni per iscritto almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore; nell'account cliente gli amministratori vengono invitati ad accettarle nuovamente.
Su richiesta del cliente, l'accordo può inoltre essere firmato a mano o con firma elettronica qualificata; l'accettazione elettronica resta valida.
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